Sez. L, Sentenza n. 8603 del 14/06/2002 (Rv. 555072 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE | Rapporto di lavoro con possessori di attestati di qualifica rilasciati dalle regioni ex art. 14 della legge n. 845 del 1978 - Recesso del datore di lavoro - Disciplina - Legge n. 25 del 1955 in materia di apprendistato e legge n. 205 del 1966 in materia di inserimento nel mondo del lavoro dei diplomati degli istituti professionali - Applicabilità - Esclusione - Conseguente applicazione della normativa generale in materia di licenziamenti individuali.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
Le particolari discipline previste, rispettivamente dalla legge n. 205 del 1966 e dalla legge n. 25 del 1955, per il recesso del datore di lavoro dal rapporto con i diplomati degli istituti professionali inseriti nel mondo del lavoro e dal rapporto con gli apprendisti non si applicano al recesso datoriale dal rapporto di lavoro instaurato con i soggetti che siano nel possesso, noto al datore di lavoro, degli attestati di qualifica rilasciati dalle regioni ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978 al termine dei previsti corsi professionali, rapporto che è disciplinato dalla normativa generale in materia di licenziamenti individuali, atteso che il conseguimento dei suddetti attestati non è assoggettabile, in assenza di una specifica disposizione al riguardo, alla medesima disciplina prevista per quello dei diplomi degli istituti professionali né è compatibile con l'apprendistato.
Riferimenti normativi: Legge 21/12/1978 num. 845 art. 14, Legge 19/01/1955 num. 25 CORTE COST., Legge 31/03/1966 num. 205, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)