Sez. 1, Sentenza n. 3130 del 12/05/1981 (Rv. 413695 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - SOCIETA - DI FATTO: ENUNCIAZIONE - RICONOSCIMENTO ALL'ATTORE DI UN CREDITO DERIVANTE DAL SUO RECESSO DA UNA SOCIETA DI FATTO - TASSA FISSA E TASSA PROPORZIONALE - APPLICABILITA - INIZIALE INCLUSIONE DELL'AZIENDA IN UN PATRIMONIO EREDITARIO - IRRILEVANZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - SOCIETA - DI FATTO: ENUNCIAZIONE - RICONOSCIMENTO ALL'ATTORE DI UN CREDITO DERIVANTE DAL SUO RECESSO DA UNA SOCIETA DI FATTO - TASSA FISSA E TASSA PROPORZIONALE - APPLICABILITA - INIZIALE INCLUSIONE DELL'AZIENDA IN UN PATRIMONIO EREDITARIO - IRRILEVANZA.*
Qualora una sentenza riconosca all'attore un certo credito e tale credito sia ritenuto, sia pure implicitamente ma necessariamente, dalla stessa decisione, derivare dal recesso dell'attore da una societa di fatto, tale sentenza e soggetta, a norma dell'art 72 legge di registro (RD 30 dicembre 1923 n 3269), oltre che alla tassa fissa, alla tassa proporzionale in quanto contiene l'enunciazione di una societa di fatto, mentre e irrilevante che, inizialmente, l'azienda alla quale partecipava l'attore faceva parte di un patrimonio ereditario, in quanto tale azienda Forma oggetto di una comunione incidentale fra gli eredi e la sua gestione e soggetta alle regole della comunione soltanto se e fino a quando costoro non manifestino in modo espresso o tacito la loro volonta di proseguirla in Forma societaria, sostituendo allo scopo di godimento della cosa comune lo svolgimento in comune di un'attivita commerciale al fine di dividerne gli utili. (V 1016/66; (V 2951/55; (V 1151/42).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2248, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 72 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)