Sez. L, Sentenza n. 13291 del 27/11/1999 (Rv. 531591 - 01)
AZIENDA - IN GENERE (NOZIONE) | Comunione incidentale di azienda - Sfruttamento diretto da parte di uno o più partecipanti - Qualificazione - Esercizio rispettivamente di impresa individuale o collettiva - Comunione a scopo di godimento - Esclusione - Azienda facente parte di patrimonio ereditario - Sfruttamento congiunto da parte degli eredi - Mera amministrazione di un bene ereditario - Esclusione - Configurabilità di una società di fatto - Sussistenza - Conseguenze - Assunzione da parte degli eredi della responsabilità per l'attività della società - Irrilevanza delle limitazioni di responsabilità ricollegate alla qualità di eredi.
AZIENDA - IN GENERE (NOZIONE)
Nel caso di comunione incidentale di azienda, ove il godimento di questa si realizzi mediante il diretto sfruttamento della medesima da parte di uno o più partecipanti alla comunione, è configurabile l'esercizio di un'impresa individuale o collettiva (nella forma della società regolare oppure della società irregolare di fatto), non ostandovi l'art. 2248 cod. civ., che assoggetta alle norme degli artt. 1100 e ss. dello stesso codice la comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento. Pertanto, nel caso in cui più eredi esercitino, congiuntamente ed in via di fatto, lo sfruttamento diretto dell'azienda già appartenuta al "de cuius", deve escludersi la configurabilità di una mera amministrazione di beni ereditari in regime di comunione incidentale di godimento e si è, invece, in presenza dell'esercizio di attività imprenditoriale da parte di una società di fatto, con l'ulteriore conseguenza che, in ordine alla responsabilità per i debiti contratti nell'esercizio di tale attività, restano prive di rilievo la qualità successoria delle persone anzidette e le eventuali limitazioni di responsabilità ad essa correlate.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 470, Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 752, Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2248, Cod. Civ. art. 2297, Cod. Civ. art. 2267, Cod. Civ. art. 2555
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)