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Sez. 1, Sentenza n. 1667 del 01/06/1971 (Rv. 352111 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - RETRIBUZIONE - IN GENERE - ORARIO DI LAVORO DI QUARANTOTTO ORE CONVENUTO NEL CONTRATTO INDIVIDUALE - COMPENSO PER LA PROTRAZIONE DEL LAVORO PREVISTO DALLA DISCIPLINA COLLETTIVA - RIDUZIONE DELL'ORARIO A QUARANTAQUATTRO ORE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE DEL COMPENSO - ILLEGITTIMITA - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO PER LE QUOTE AGGIUNTIVE DI RETRIBUZIONE - MANCATA PRESTAZIONE DEL LAVORO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352111-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - RETRIBUZIONE - IN GENERE - ORARIO DI LAVORO DI QUARANTOTTO ORE CONVENUTO NEL CONTRATTO INDIVIDUALE - COMPENSO PER LA PROTRAZIONE DEL LAVORO PREVISTO DALLA DISCIPLINA COLLETTIVA - RIDUZIONE DELL'ORARIO A QUARANTAQUATTRO ORE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE DEL COMPENSO - ILLEGITTIMITA - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO PER LE QUOTE AGGIUNTIVE DI RETRIBUZIONE - MANCATA PRESTAZIONE DEL LAVORO - IRRILEVANZA.*

Qualora, in Sede di stipulazione di contratto individuale, il datore di lavoro si assume l'Obbligo di garantire un orario lavorativo di quarantotto ore settimanali, al quale Obbligo si riconnette necessariamente l'Onere del particolare compenso previsto dalla disciplina collettiva per la protrazione del lavoro dalle quarantaquattro alle quarantotto ore, questa componente retributiva non puo essere eliminata, in via unilaterale, dall'imprenditore, attraverso una disposta riduzione dell'orario di lavoro a quarantaquattro ore settimanali, senza incorrere in una palese violazione degli obblighi assunti in Sede di regolamentazione individuale del rapporto. Nella fatta ipotesi, sussiste a carico dell'imprenditore, l'Obbligo contrattuale di corrispondere le quote aggiuntive di retribuzione, per le quattro ore terminali del rapporto lavorativo, anche di fronte al venir meno della effettiva e reale prestazione, in tali ore, della attivita di lavoro, dato che la non effettivita della prestazione stessa, lungi dal poter essere ascritta al lavoratore, costituisce la obiettiva risultante della riduzione della durata del lavoro, che e atto e fatto dell'imprenditore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2107, Contr. Coll. 17/02/1963 num. 8, Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)