Sez. 1, Sentenza n. 5212 del 07/03/2007 (Rv. 599900 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Durata del processo presupposto - Tempo intercorso tra il deposito del ricorso in riassunzione e l'udienza di comparizione - Scomputo dalla durata di detto processo - Ammissibilità - Esclusione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, ai sensi della legge n. 89 del 2001, non può essere scomputato dalla durata del processo presupposto, e addebitato alle parti, il tempo intercorso tra il deposito del ricorso in riassunzione a seguito della interruzione per decesso del procuratore di una delle parti e l'udienza di comparizione, che viene fissata dal giudice.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)