Sez. 1, Sentenza n. 25162 del 28/11/2011 (Rv. 620591 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Durata del processo presupposto - - Tempo intercorso tra l'evento interruttivo ed il deposito del ricorso in riassunzione - Scomputo - Necessità - Fondamento - Fattispecie relativa al raggiungimento della maggiore età di uno dei contendenti.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, ai sensi della legge n. 89 del 2001, deve essere scomputato dalla durata del processo presupposto il tempo intercorso tra un evento interruttivo (nella specie il raggiungimento della maggiore età da parte di uno dei contendenti, minorenne all'epoca della proposizione della domanda) ed il deposito del ricorso in riassunzione, non potendosi tenere conto del periodo nel quale la controversia resta sottratta alla decisione del giudice per effetto di un evento esterno, incidente sulla posizione di una delle parti, a seguito del quale è rimessa alle stesse la determinazione in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)