Sez. L, Sentenza n. 3809 del 07/06/1986 (Rv. 446649 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - CRITERI DI COLLEGAMENTO EX ART. 413, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - LUOGO DELLA DIPENDENZA DELL'IMPRESA DEL PREPONENTE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - CRITERI DI COLLEGAMENTO EX ART. 413, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - LUOGO DELLA DIPENDENZA DELL'IMPRESA DEL PREPONENTE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Al fine della Determinazione della Competenza per territorio, nelle controversie inerenti a rapporto di Agenzia, deve escludersi la applicabilità del concorrente criterio di collegamento del luogo della dipendenza alla quale è addetto il lavoratore, secondo la previsione dell'art. 413, secondo comma, cod. proc. civ., tenuto conto che l'agente, a differenza del lavoratore subordinato, opera in posizione di autonomia rispetto all'imprenditore preponente e che la distinta impresa del primo non è qualificabile come dipendenza dell'impresa del secondo. (Conf 4740/85, mass n 442166).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)