Sez. L, Sentenza n. 4740 del 01/10/1985 (Rv. 442166 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - CRITERI DI COLLEGAMENTO EX ART. 413, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - LUOGO DELLA DIPENDENZA DELL'IMPRESA DEL PREPONENTE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - CRITERI DI COLLEGAMENTO EX ART. 413, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - LUOGO DELLA DIPENDENZA DELL'IMPRESA DEL PREPONENTE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Al fine della Determinazione della Competenza per territorio, nelle controversie inerenti a rapporto di Agenzia, deve escludersi l'applicabilità del concorrente criterio di collegamento del luogo della "dipendenza alla quale è addetto il lavoratore", secondo la previsione dell'art. 413 secondo comma cod. proc. civ., tenuto conto che l'agente, a differenza del lavoratore subordinato, opera in posizione di autonomia rispetto all'imprenditore preponente, e che la distinta impresa del primo non è qualificabile come dipendenza dell'impresa del secondo. (V 4337/83, mass n 429243).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)