Sez. L, Sentenza n. 7244 del 13/07/1990 (Rv. 468223 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE - SUCCESSIVO RICORSO PER OTTENERE UNA NUOVA PENSIONE D'INVALIDITÀ - EFFETTI - AUTONOMO ACCERTAMENTO DELLA RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO (NEL REGIME PREVIGENTE) - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE - SUCCESSIVO RICORSO PER OTTENERE UNA NUOVA PENSIONE D'INVALIDITÀ - EFFETTI - AUTONOMO ACCERTAMENTO DELLA RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO (NEL REGIME PREVIGENTE) - CONSEGUENZE.*
In caso di revoca della pensione di Invalidità per riacquistata capacità di guadagno o per lo svolgimento di una nuova attività lavorativa (nel regime anteriore alla novella n. 638 del 1983), il successivo ricorso dell'assicurato per ottenere una nuova pensione d'Invalidità allegando nuove infermità o l'aggravamento di quelle che avevano determinato la revoca della pensione stessa dà luogo ad un nuovo procedimento giudiziario diretto all'autonomo accertamento della diminuzione a meno di un terzo della sua capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle sue attitudini, con la conseguenza che è irrilevante ogni collegamento con i presupposti di fatto della precedente revoca, attinenti allo stato di salute dello assicurato, per cui non può invocarsi l'applicazione della disciplina dell'art. 149 disp. Art. cod. proc. civ.. (V 3428/89, mass n 463438; (V 383/89, mass n 461515).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)