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Sez. 2, Sentenza n. 2544 del 17/03/1994 (Rv. 485763 - 01)

Impugnazioni civili - Appello - Domande - Nuove - In genere | Deduzione di responsabilità contrattuale in primo grado - Deduzione in appello di responsabilità precontrattuale - Domanda nuova - Configurabilità.
Stato
decisa il 1994-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485763-01

Impugnazioni civili - Appello - Domande - Nuove - In genere

Avuto riguardo ai diversi presupposti e finalità che contraddistinguono rispettivamente le azioni di responsabilità contrattuale e di responsabilità precontrattuale e considerato, in particolare, che solo in tale ultima ipotesi occorre che venga dimostrata ed accertata la colpa del preteso responsabile - che nella prima ipotesi, salvo prova contraria, è invece presunta - deve ritenersi che integri una domanda nuova, in contrasto con l'art. 345 cod. proc. civ., la richiesta con la quale si invochi per la prima volta in appello la responsabilità precontrattuale, in luogo di quella contrattuale, già dedotta a fondamento della pretesa fatta valere in primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1337, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)