Sez. U, Sentenza n. 749 del 06/03/1976 (Rv. 379404 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE - RESPONSABILITA CONTRATTUALE - TITOLI - DIVERSITA - DOMANDA DI RESPONSABILITA PER INADEMPIMENTO - MUTAMENTO IN APPELLO IN DOMANDA DI RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE - DIVIETO.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE - RESPONSABILITA CONTRATTUALE - TITOLI - DIVERSITA - DOMANDA DI RESPONSABILITA PER INADEMPIMENTO - MUTAMENTO IN APPELLO IN DOMANDA DI RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE - DIVIETO.*
Responsabilita contrattuale e responsabilita precontrattuale dipendono da titoli diversi (la prima, dall'inadempimento del contratto perfezionato; la seconda, dalla colpa nella fase delle trattative e del processo formativo del contratto) e, se fatte valere in giudizio, danno luogo a domande distinte, dominate ciascuna da un'autonoma causa petendi. Di conseguenza, una volta proposta domanda di responsabilita per inadempimento, l'immutazione della domanda stessa nel suo oggetto e nei suoi presupposti di fatto in grado di appello, per trasformarla in una domanda di risarcimento ex art 1337 cod civ, resta impedita dal divieto di cui all'art 345 cod proc civ. (V 1650/64; (V 2595/49).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)