Sez. 2, Sentenza n. 1144 del 22/02/1979 (Rv. 397352 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - IN GENERE - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - IN GENERE - MANUTENZIONE - LEGITTIMAZIONE DEGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI ECONOMICI E POPOLARI - ESCLUSIONE - REINTEGRAZIONE - LEGITTIMAZIONE DEI MEDESIMI - SUSSISTENZA.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - IN GENERE - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - IN GENERE - MANUTENZIONE - LEGITTIMAZIONE DEGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI ECONOMICI E POPOLARI - ESCLUSIONE - REINTEGRAZIONE - LEGITTIMAZIONE DEI MEDESIMI - SUSSISTENZA.*
Agli assegnatari di alloggi economici e popolari - la cui posizione, prima del contratto definitivo di compravendita, e assimilabile a quella dei conduttori - non e concessa l'Azione di manutenzione, che e data a tutela del possesso; essi sono peraltro legittimati all'Esercizio dell'Azione di spoglio, la quale e concessa anche a tutela della detenzione qualificata. (V 642/76, mass n 379289).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., DPR 09/04/1956 num. 1265
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)