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Sez. 2, Sentenza n. 1214 del 10/02/1997 (Rv. 502307 - 01)

DONAZIONE - INDIRETTA - DISCIPLINA | Forma - Atto pubblico - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1997-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502307-01

DONAZIONE - INDIRETTA - DISCIPLINA

Per la validità di una donazione indiretta è sufficiente l'osservanza delle prescrizioni di forma richieste per l'atto da cui essa risulta, in quanto l'art. 809 cod. civ., mentre assoggetta le liberalità risultanti da atti diversi da quelli previsti dall'art. 769 cod. civ. alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni, non richiama l'art. 782 cod. civ., che prescrive l'atto pubblico per la donazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 782, Cod. Civ. art. 809, Cod. Civ. art. 769

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)