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Sez. 2, Sentenza n. 3499 del 10/04/1999 (Rv. 525158 - 01)

DONAZIONE - INDIRETTA - DISCIPLINA | Forma - Atto pubblico - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525158-01

DONAZIONE - INDIRETTA - DISCIPLINA

Per la validità delle donazioni indirette, cioè di quelle liberalità realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall'art. 782 cod. civ., non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità (nella specie trattavasi di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di danaro depositata presso un istituto di credito appartenuta all'atto della cointestazione ad uno solo dei cointestatari).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 782, Cod. Civ. art. 809, Cod. Civ. art. 769

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)