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Sez. 3, Sentenza n. 4801 del 13/04/2000 (Rv. 535666 - 01)

FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI | Fideiussione "omnibus" - Norme bancarie uniformi - Violazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE - Insussistenza - Limitazione della concorrenza e abuso di posizione dominante - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535666-01

FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI

La fideiussione "omnibus", nella sua forma "standard", adottata in modo vincolante da tutte le banche, non costituisce il frutto di una intesa limitatrice della concorrenza e di un abuso di posizione dominante, in contrasto con gli artt. 85 e 86 del Trattato CEE, come già chiarito dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con la sentenza 21 gennaio 1999 (nelle cause riunite C- 215/96 e 216/96), che ha escluso tale violazione da parte delle norme bancarie uniformi relative a detta fideiussione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1938, Legge 14/10/1957 num. 1203 art. 85, Legge 14/10/1957 num. 1203 art. 86

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)