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Sez. 1, Sentenza n. 8887 del 30/06/2001 (Rv. 548196 - 01)

FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI | Fideiussione "omnibus" - Norme bancarie uniformi - Violazione dell'art. 85 del Trattato CEE - Insussistenza - Limitazione della concorrenza - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 21 gennaio 1999 - Prospettazione (nella specie, mancata) della questione di distorsività verso la struttura concorrenziale del solo mercato nazionale, ai sensi della legge n. 287 del 1990 - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2001-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548196-01

FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI

Le norme bancarie uniformi (N.B.U.) concordate tra gli Istituti aderenti all'A.B.I. relativamente alla fideiussione omnibus non sono state ritenute dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea (set. 21 gennaio 1999) atte, nel loro complesso, a pregiudicare il commercio tra gli stati membri agli effetti dell'art. 85 del trattato CEE (oggi, a seguito del trattato di Amsterdam, art. 81); ciò non comporta, tuttavia, che in tali intese non possa ravvisarsi, da parte del giudice nazionale, un illecito concorrenziale ai sensi della legge n. 287 del 1990, atteso che la repressione delle intese di rilievo comunitario spetta alla Commissione della Unione Europea, che, ai sensi dell'art. 83 (già 87) del trattato, la esercita sotto il controllo del giudice comunitario, a mezzo della procedura di verifica (alla quale tale organo dà luogo di propria iniziativa, ovvero su segnalazione delle parti che intendono ottenere una esenzione a norma dell'art. 81 n. 3 del trattato, oppure comunque, su istanza di un terzo interessato), senza, che, però, tale competenza comunitaria escluda in toto quella del giudice nazionale, dinanzi al quale possono pur sempre essere allegati violazioni ai nn. 1 e 2 dell'art. 81 (nei solo effetti diretti sul rapporto concorrenziale tra privati e con riferimento ad un ambito esclusivamente nazionale), risultando attualmente il giudice nazionale incompetente, in materia di intese, solo riguardo alla fattispecie di esclusione di cui al n. 3 del citato art. 81. (Principio affermato in relazione a fattispecie in cui, però, la distorsività rispetto alla struttura concorrenziale del mercato interno delle intese relative alle fideiussioni "omnibus" era stata fatta valere dinanzi al giudice nazionale solo come riflesso dell'asserito pregiudizio comunitario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1938, Legge 14/10/1957 num. 1203 art. 85, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)