Sez. 1, Sentenza n. 4058 del 10/06/1997 Cc. (dep. 21/08/1997) Rv. 208421 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Effetti - Revoca di precedente sospensione condizionale - Illegittimità - Ragione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
La sentenza di patteggiamento, in quanto non comporta alcun accertamento positivo e costitutivo di responsabilità penale, non può costituire causa di revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168 cod. pen., il cui presupposto è costituito dalla accertata nuova responsabilità penale, non desumibile dalla sentenza di patteggiamento.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)