Sez. L, Sentenza n. 42 del 05/01/1984 (Rv. 432297 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - CREDITI SALARIALI - PRESCRIZIONE BREVE EX ART. 2948 N. 4 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - DECORRENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - CREDITI SALARIALI - PRESCRIZIONE BREVE EX ART. 2948 N. 4 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - DECORRENZA.*
I crediti salariali nel rapporto di lavoro subordinato, sono soggetti alla prescrizione breve di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ., e non anche alla prescrizione decennale ordinaria di cui all'art. 2946 cod. civ.. a seguito delle sentenze nn. 63 del 1966 e 174 del 1972 della Corte costituzionale, la disposizione dello art. 2948 n. 4 cod. civ. deve essere interpretata, in relazione alla normativa, anche pattizia, che introduca un regime di stabilità obbligatoria o reale del posto di lavoro, nel senso che essa consente il decorso della prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro - dal momento della maturazione di ciascuno di essi - solo nei rapporti dotati di tale stabilità. (V 1935/80, mass n 405553; (V 10/80, mass nn 403369 e 403370; (V 202/77, mass n 383716; (V 1268/76, mass n 379956).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)