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Sez. U, Sentenza n. 10071 del 09/05/2011 (Rv. 617008 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Inosservanza dell'obbligo di astensione - Rilevanza - Limiti - Mancata proposizione dell'istanza di ricusazione - Invalidità della decisione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617008-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

Nei procedimenti disciplinari davanti agli ordini forensi, così come in quelli civili, l'inosservanza dell'obbligo dell'astensione determina la nullità del provvedimento adottato solo nell'ipotesi in cui il componente dell'organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella veste di parte del procedimento; in ogni altra ipotesi, invece, la violazione dell'art. 51 cod. proc. civ. assume rilievo solo quale motivo di ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell'organo decidente e sulla validità della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza non determina la nullità del provvedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 49, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 53, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 54, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)