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Sez. 3, Sentenza n. 12263 del 27/05/2009 (Rv. 608576 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Violazione dell'obbligo di astensione da parte del giudice - Conseguenze - Nullità della sentenza - Configurabilità - Presupposti.
Stato
decisa il 2009-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608576-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE

La sentenza pronunciata da un giudice che abbia violato l'obbligo di astenersi, di cui all'art. 51, n. 1, cod. proc. civ., è nulla soltanto se quel giudice aveva un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella qualità di parte del giudizio. Negli altri casi la violazione dell'obbligo di astensione può costituire solo motivo di ricusazione, con la conseguenza che quella violazione resta ininfluente se la relativa istanza non è tempestivamente proposta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)