Sez. 3, Sentenza n. 3150 del 28/06/1989 (Rv. 463255 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO - OMESSO ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - ISTANZA PER REGOLAMENTO DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO - OMESSO ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - ISTANZA PER REGOLAMENTO DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Nel caso in cui, nell'espropriazione forzata presso terzi, nonostante la dichiarazione negativa resa dal terzo, il pretore, su istanza di assegnazione del creditore procedente, emetta la relativa ordinanza (art. 553 cod. proc. civ.) senza che risulti richiesta in contraddittorio delle altre parti, né accertata l'esistenza dell'Obbligo del terzo dichiarante, questi non può proporre regolamento di Competenza, non costituendo detto provvedimento una pronuncia decisoria, neppure implicita, di accertamento dell'Obbligo del terzo. (V Cass 1061/1976, mass n 379728).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)