Sez. 3, Sentenza n. 1061 del 24/03/1976 (Rv. 379728 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - GIUDIZIO INCIDENTALE - ISTANZA DI PARTE - NECESSITA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO - ASSEGNAZIONE DEL CREDITO - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - ESCLUSIONE - IMPUGNAZIONE - APPELLO - INAMMISSIBILITA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - NECESSITA.*
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - GIUDIZIO INCIDENTALE - ISTANZA DI PARTE - NECESSITA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO - ASSEGNAZIONE DEL CREDITO - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - ESCLUSIONE - IMPUGNAZIONE - APPELLO - INAMMISSIBILITA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - NECESSITA.*
Il giudizio incidentale di cognizione per l'accertamento dell'Obbligo del terzo nell'esecuzione forzata presso terzi non si instaura automaticamente, ma solo a iniziativa di parte mediante istanza di istruzione della causa, nel caso di mancata dichiarazione del terzo pignorato ovvero nel caso che insorgano contestazioni su di essa. Pertanto, il semplice provvedimento di assegnazione del credito, emanato de plano dal pretore ai sensi dell'art 553 cod proc civ non puo essere considerato in nessun caso come l'atto conclusivo di un procedimento di cognizione per l'accertamento dell'Obbligo del terzo, mai instaurato, e quindi come pronuncia decisoria -seppur implicita- di contestazioni che avrebbero potuto insorgere e in concreto non insorsero. Contro tale provvedimento, percio, e esperibile unicamente il rimedio dell'opposizione agli Atti esecutivi, e non gia quello dell'appello. (V 686/73, mass n 362848).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)