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Sez. 1, Sentenza n. 3715 del 09/04/1991 (Rv. 471591 - 01)

Trascrizione - Atti relativi a beni mobili - Atti soggetti alla trascrizione - Domande giudiziarie | Domanda di accertamento della vendita di un autoveicolo - Trascrizione anteriore alla dichiarazione di fallimento del venditore - Inopponibilità del fallimento all'acquirente.
Stato
decisa il 1991-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471591-01

Trascrizione - Atti relativi a beni mobili - Atti soggetti alla trascrizione - Domande giudiziarie

Nella vendita di autoveicoli (o mobili soggetti a trascrizione), per la quale vi è necessità dell'atto scritto, la sentenza che accolga la domanda dell'acquirente (volta a far dichiarare l'avvenuta vendita), se trascritta, prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite dopo la trascrizione della domanda giudiziale, e pertanto rende opponibile al fallimento del venditore il negozio giuridico da essa accertato e fatto valere dall'acquirente ove la domanda giudiziale sia stata trascritta anteriormente alla data della dichiarazione del fallimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2683, Cod. Civ. art. 2684, Cod. Civ. art. 2690, Legge Falliment. art. 45, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)