Sez. 3, Sentenza n. 3987 del 18/03/2003 (Rv. 561204 - 01)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI | Trascrizione del pignoramento - Trascrizione anteriore alla dichiarazione di fallimento del venditore - Inopponibilità del fallimento all'acquirente Fattispecie.
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI
L'art 45 legge fall. costituisce applicazione in sede fallimentare dei generali principi posti dall'art. 2915 cod. civ., con l'effetto di rendere inopponibile al creditore pignoratizio che abbia trascritto il pignoramento prima della sentenza dichiarativa di fallimento le sentenze favorevoli alla mossa relative alle domande di cui all'art. 2652 n. 1 cod. civ.. (Nella specie, la trascrizione del pignoramento era avvenuta in epoca anteriore alla trascrizione della domanda con la quale la società - poi dichiarata fallita - reclamava la restituzione al suo patrimonio del bene immobile pignorato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 n. 1, Cod. Civ. art. 2915 CORTE COST., Legge Falliment. art. 45, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)