Sez. L, Sentenza n. 9120 del 29/08/1995 (Rv. 493790 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO | Benefici combattentistici "ex lege" n. 336 del 1970 - Incidenza su tutta l'attività lavorativa prestata - Conseguenze - Indennità di buonuscita e T.F.R. - Calcolo rispettivo - Disciplina transitoria ex art. 5 legge n. 297 del 1982 - Portata.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO
I benefici combattentistici previsti dalla legge n. 336 del 1970 incidono su tutta l'attività lavorativa prestata dal dipendente ancorché, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982, il trattamento di fine rapporto è stato diviso in due tronconi, dei quali il primo, denominato, con riferimento al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, indennità di buonuscita, deve essere calcolato fino al 31 maggio 1982 ed il secondo, denominato T.F.R., deve essere calcolato a partire dalla data suddetta; ne consegue che la disposizione di carattere transitorio di cui all'art. 5 della legge n. 297 del 1982 citata, nel prevedere che l'indennità di buonuscita maturata al 31 maggio 1982 deve essere corrisposta alla data di cessazione del rapporto, deve essere interpretata nel senso che tale indennità deve essere determinata tenendo conto anche delle componenti di carattere beneficiale previste dalla legge n. 336 del 1970 e quindi sulla base alla retribuzione propria della qualifica superiore rispetto a quella di inquadramento del dipendente alla data di cessazione del rapporto, ovvero, in alternativa, computando tre scatti di anzianità aggiuntivi sulla suddetta retribuzione.
Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)