Sez. L, Sentenza n. 6977 del 20/03/2013 (Rv. 625697 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO | Benefici combattentistici "ex lege" n. 336 del 1970 - Riconoscimento - Limiti - Modalità di calcolo - Incidenza su indennità di buonuscita e T.F.R.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO
Per i dipendenti delle ex Ferrovie dello Stato, i benefici previsti dall'art. 2, comma 2, della legge 24 maggio 1970, n. 336, per il periodo fino al 31 dicembre 1995, vanno riconosciuti in relazione al valore ipotetico dell'indennità di buonuscita alla stregua del criteri di cui alla legge 14 dicembre 1973, n. 829, e l'ammontare di tale trattamento si cumula con gli accantonamenti, calcolati per gli anni successivi, ai sensi dell'art. 2120 cod. civ., senza includere, però, i benefici per gli ex combattenti, in ragione della natura privatistica del rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge 14/12/1973 num. 829 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)