Sez. 1, Sentenza n. 16258 del 19/11/2002 (Rv. 558575 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Domanda giudiziaria da opposizione alla stima contenente anche richiesta di condanna dell'espropriante al pagamento dell'indennità determinata - Prodotta dinanzi alla Corte di Appello - Improponibilità - Esclusione - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Non può ritenersi improponibile l'opposizione alla stima delle indennità di occupazione e di espropriazione, proposta dinanzi alla Corte d'Appello, pur quando essa contenga la domanda di condanna dell'espropriante al pagamento della indennità di esproprio giudizialmente determinata, in quanto, sebbene tale condanna non possa essere pronunciata, la domanda proposta può spiegare il più limitato effetto, consentito dalla legge, di far ordinare il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della differenza tra quanto liquidato in sede amministrativa e l'importo maggiore, riconosciuto in sede giudiziaria.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)