Sez. 1, Sentenza n. 1125 del 01/02/1995 (Rv. 490153 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Poteri della Corte di Appello - Condanna al pagamento dell'indennità - Esclusione - Ordine di deposito presso la Cassa depositi e prestiti - Necessità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Nel decidere sull'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, la corte d'appello non può pronunciare condanna dell'espropriante al pagamento di tale indennità, ma deve limitarsi ad ordinare il deposito presso la cassa depositi e prestiti della differenza tra il superiore importo liquidato in sede giudiziaria e quello fissato in via amministrativa, atteso che anche alla liquidazione giudiziaria dell'indennità sono applicabili i principi generali posti dagli artt. 48 e 55 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 (anche se l'opponente abbia chiesto la condanna della controparte al pagamento diretto), trattandosi di norme che rispondono alla duplice esigenza di tutelare i diritti dei terzi e di non esporre l'espropriante ai rischi ed oneri di eventuali azioni di recupero per pagamenti indebiti.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 55, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)