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Sez. 1, Sentenza n. 433 del 25/02/1967 (Rv. 326362 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE - INDIVIDUAZIONE - SOGGETTI ESTRANEI AL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326362-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE - INDIVIDUAZIONE - SOGGETTI ESTRANEI AL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*

L'art. 93 n.1 della legge di registro (R.d. 30 dicembre 1923, n. 3269) - correlativamente al disposto dell'art. 62 - pone l'Obbligo del tributo a carico delle parti contraenti (oltre che di quelle, nel cui interesse e stata richiesta la registrazione), escludendone tutti gli altri soggetti che tale qualita non abbiano, non potendo l'Obbligo di corrispondere l'imposta di registro, relativamente a convenzioni non registrate, essere posto a carico di soggetti assolutamente estranei, solo perche esse vengono in considerazione come meri antecedenti logico-giuridici alle istanze da loro dedotte in giudizio.*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 1 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)