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Sez. 1, Sentenza n. 1358 del 05/05/1972 (Rv. 357924 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ENUNCIAZIONE - IN ALTRI ATTI - CONVENZIONE VERBALE DI UNA SOCIETA DI FATTO ENUNCIATA IN UN ATTO DI FINANZIAMENTO - TASSABILITA - CONDIZIONI - OBBLIGO DEL SOGGETTO FINANZIATORE - SOLIDARIETA CON LE ALTRE PARTI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1972-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357924-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ENUNCIAZIONE - IN ALTRI ATTI - CONVENZIONE VERBALE DI UNA SOCIETA DI FATTO ENUNCIATA IN UN ATTO DI FINANZIAMENTO - TASSABILITA - CONDIZIONI - OBBLIGO DEL SOGGETTO FINANZIATORE - SOLIDARIETA CON LE ALTRE PARTI - SUSSISTENZA.*

Per la tassabilita, ai sensi dell'art 62, secondo comma, della legge di registro, della convenzione verbale di una societa di fatto enunciata in un atto di finanziamento (nella specie, bancario) presentato per la registrazione, puo ritenersi esistente il necessario presupposto della connessione diretta e funzionale fra atto enunciante e atto enunciato qualora il primo non possa spiegare la sua efficacia indipendentemente dalla sussistenza della enunciata societa di fatto in favore della quale sia stato stipulato da soci l'atto enunciante, presentato per la registrazione. In tale ipotesi il soggetto finanziatore (nella specie, una banca) e obbligato solidamente con le parti, in forza dell'art 93 della legge di registro, al pagamento dell'intera imposta dovuta per la registrazione dell'atto, dovendosi detto soggetto considerare, ai fini dell'Obbligo solidale d'imposta, contraente e interessato alla registrazione dell'atto nel suo complesso. (V 1260'70, mass n 346929; 1954'68, mass n 333976; 433'67, mass n 326362;) (V 1340'66, mass n 322665).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)