Sez. L, Sentenza n. 12627 del 19/05/2008 (Rv. 603284 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Lavori socialmente utili - Sussidio - Applicabilità delle disposizioni in materia di indennità di mobilità - Misura - Determinazione su base giornaliera - Corresponsione - Cadenza mensile - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
In materia di lavori socialmente utili, il relativo sussidio - al quale sono estese le disposizioni in materia di indennità di mobilità a seguito della modifica normativa introdotta con l'art. 14, comma quarto, del d.l. n. 299 del 1994, convertito, con modificazioni, nella legge n. 451 del 1994, - pur essendo determinato, alla stregua della disciplina dell'indennità di disoccupazione, su base giornaliera, deve essere corrisposto con cadenza mensile, attese le peculiarità della normativa in materia di indennità di mobilità riferita ad una ripartizione in mesi con riguardo alla durata massima del trattamento (dodici mesi, prorogabili in relazione a fasce di età o aree territoriali e suddivisibile in due periodi, pure indicati in mesi), alla commisurazione della misura della prestazione (sulla base dell'integrazione salariale spettante, determinata per ogni mese ai sensi della legge n. 427 del 1980), alla possibilità di sospensione e cumulo con i redditi da lavoro nel caso di svolgimento di una attività lavorativa (prevedendosi, ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge 223 del 1991, in caso di nuova occupazione con retribuzione inferiore a quella di provenienza, la corresponsione di un assegno mensile per la differenza), nonché alla detraibilità delle mensilità già godute nel caso di erogazione in conto capitale per i lavoratori che intraprendono un'attività autonoma o in cooperativa, risolvendosi, pertanto, in una regolamentazione specifica che rende inapplicabile, in quanto incompatibile, il sistema di pagamento previsto per il trattamento di disoccupazione involontaria, fissato, dall'art. 32 del d.P.R. n. 818 del 1957, in due scadenze, il giorno quindici e l'ultimo giorno del mese.
Riferimenti normativi: Legge 13/08/1980 num. 437, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 9 com. 5, Legge 19/07/1994 num. 451 CORTE COST., Decreto Legge 16/05/1994 num. 299 art. 14 com. 4, DPR 26/04/1957 num. 818 art. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)