Sez. L, Sentenza n. 18588 del 05/12/2003 (Rv. 568659 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di mobilità ex art. 7 legge n. 223 del 1991 - Misura - Determinazione - Criteri - Base giornaliera - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
L'indennità di mobilità, di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223, non deve essere calcolata a mese, atteso che mentre per alcuni profili (durata massima di dodici mesi, suddivisione di essa in periodi indicati in mesi, detrazione per il caso di erogazione in conto capitale ad alcune categorie di lavoratori)la disciplina peculiare dell'indennità si riferisce ai mesi, avendo riguardo alla durata del trattamento e alla cadenza mensile della corresponsione, il trattamento straordinario di integrazione salariale, al quale detta indennità viene commisurata, pur essendo determinato mensilmente, viene calcolato in base alla retribuzione oraria. Inoltre l'art. 8 comma settimo della citata legge 223 dispone la sospensione del trattamento di mobilità, in caso di occupazione a tempo parziale o determinato, nelle giornate di attività lavorativa, facendo riferimento ai giorni di spettanza di esso. Ne consegue che la determinazione della misura dell'indennità di mobilità deve essere riferita al giorno, alla stregua della disciplina dell'indennità di disoccupazione - secondo il meccanismo previsto anche per la determinazione dei cosiddetti trattamenti speciali di disoccupazione - e dunque dividendo per trenta l'importo mensile della prestazione, determinato in misura percentuale all'integrazione salariale percepita o spettante nel periodo precedente la risoluzione del rapporto di lavoro, e successivamente moltiplicando il risultato per il numero di giorni compresi nel mese di riferimento.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, DPR 26/04/1957 num. 818 art. 32 CORTE COST., Legge 13/08/1980 num. 437, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 2 CORTE COST., Legge 05/08/1975 num. 427 art. 10, Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 22 com. 7 CORTE COST., Decreto Legge 16/05/1994 num. 299 art. 3 CORTE COST., Legge 19/07/1994 num. 451 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)