Sez. 2, Sentenza n. 2916 del 21/05/1979 (Rv. 399246 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - LEGALE - EFFETTI - PRONUNCIA GIUDIZIALE SULLA COMPENSAZIONE - NATURA ACCERTATIVA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - LEGALE - EFFETTI - PRONUNCIA GIUDIZIALE SULLA COMPENSAZIONE - NATURA ACCERTATIVA.*
La compensazione legale estingue ope legis i crediti contrapposti per il solo fatto della loro coesistenza, sicche la pronuncia del giudice, dopo che il debitore ha manifestato la volonta di far valere la compensazione, si risolve in un accertamento dell'Estinzione dei reciproci crediti delle parti fino dal momento in cui sono venuti a coesistenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)