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Sez. 3, Sentenza n. 5480 del 22/06/1987 (Rv. 454024 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE - ADEGUAMENTO AI VALORI MONETARI DEL MOMENTO DELLA PRONUNCIA GIUDIZIALE DEFINITIVA - INTERESSI COMPENSATIVI - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1987-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454024-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE - ADEGUAMENTO AI VALORI MONETARI DEL MOMENTO DELLA PRONUNCIA GIUDIZIALE DEFINITIVA - INTERESSI COMPENSATIVI - DECORRENZA.*

Il danno risarcibile in caso di Invalidità non concerne la incapacità lavorativa in sè, ma la conseguenza del mancato guadagno e, nel caso di Invalidità permanente, la riduzione della capacità di guadagno; ne consegue che, trattandosi di debito di valore (in quanto volto a reintegrare il patrimonio del danneggiato nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se non fosse avvenuto l'evento dannoso), la liquidazione deve essere adeguata ai valori monetari del momento della pronuncia giudiziale definitiva, tenendosi conto della sopravvenuta svalutazione monetaria, mentre la decorrenza degli interessi compensativi va fissata nel momento in cui il danno si è verificato che, in tema di Invalidità permanente, deve essere individuato non nella data dell'incidente ma nel momento in cui è cessata la Invalidità temporanea e si sono consolidati i postumi a carattere permanente (nella specie, conseguenti a trauma cranico) con le conseguenze dannose derivatene. (V 3344/84, mass n 435371; (V 442/82, mass nn 418144 e 418143).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2057

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)