Sez. 3, Sentenza n. 6403 del 28/11/1988 (Rv. 460732 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE - ADEMPIMENTO AI VALORI MONETARI AL MOMENTO DELLA PRONUNCIA GIUDIZIALE DEFINITIVA - INTERESSI COMPENSATIVI - DECORRENZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE - ADEMPIMENTO AI VALORI MONETARI AL MOMENTO DELLA PRONUNCIA GIUDIZIALE DEFINITIVA - INTERESSI COMPENSATIVI - DECORRENZA.*
Il danno risarcibile in caso di Invalidità non concerne la incapacità lavorativa in sè, ma la conseguenza del mancato guadagno e, nel caso di Invalidità permanente, la riduzione della capacità di guadagno; ne consegue che, trattandosi di debito di valore, la liquidazione deve essere adeguata ai valori monetari del momento della pronuncia giudiziale definitiva, tenendosi conto della sopravvenuta svalutazione monetaria, mentre la decorrenza degli interessi compensativi va fissata nel momento in cui il danno si è verificato che, in tema di Invalidità permanente, deve essere individuato non nella data dell'incidente ma nel momento in cui è cessata la Invalidità temporanea e si sono consolidati i postumi a carattere permanente con le conseguenze dannose derivatene. (V 442/82, mass n 418143; (V 2075/79, mass n 398451; (Conf 5480/87, mass n 454024).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2057
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)