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Sez. U, Ordinanza n. 3344 del 19/02/2004 (Rv. 570316 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Accademia di Storia dell'Arte Sanitaria - Natura di ente pubblico - Esclusione - Conseguenze - Controversia di lavoro con i dipendenti - In fattispecie anteriore al 30 giugno 1998 - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione.
Stato
decisa il 2004-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570316-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

L'Accademia di Storia dell'Arte Sanitaria - eretta in ente morale con regio decreto 14 febbraio 1922, n. 1746, e il cui statuto (approvato con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2389) prevede, come fine principale, la diffusione degli studi storici dell'arte sanitaria in tutti i suoi aspetti e rapporti - ha natura privatistica, non rilevando in senso contrario né l'erezione in ente morale con personalità giuridica ad opera del decreto del Capo dello Stato, essendo tale modalità comune sia alle persone giuridiche pubbliche, sia a quelle private, né potendosi assegnare rilievo all'assenza del fine di lucro, la quale è riscontrabile anche con riguardo alle persone giuridiche di diritto privato, o all'esistenza di controlli dello Stato, essendo questi estesi anche agli enti di carattere privato operanti in settori di interesse generale. Ne consegue che, non rivestendo la predetta Accademia natura di ente pubblico, la controversia relativa a rapporto di lavoro alle dipendente di essa, ancorché riguardante situazioni anteriori al 30 giugno 1998, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/02/1922 num. 1746, Regio Decr. 16/10/1934 num. 2389, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)