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Sez. U, Sentenza n. 1920 del 09/03/1990 (Rv. 465789 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI DI COSENZA - ENTE PUBBLICO - ESCLUSIONE - CONTROVERSIA DI LAVORO CON I DIPENDENTI - CESSAZIONE DEL RAPPORTO ANTERIORE ALLA LEGGE DELLA REGIONE CALABRIA N. 26 DEL 24 GIUGNO 1986 - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - ESISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465789-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI DI COSENZA - ENTE PUBBLICO - ESCLUSIONE - CONTROVERSIA DI LAVORO CON I DIPENDENTI - CESSAZIONE DEL RAPPORTO ANTERIORE ALLA LEGGE DELLA REGIONE CALABRIA N. 26 DEL 24 GIUGNO 1986 - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - ESISTENZA.*

La controversia relativa a rapporto di lavoro alle dipendenze dell'associazione provinciale allevatori di Cosenza (nella specie: esauritosi prima dell'entrata in vigore della legge della regione Calabria 24 giugno 1986 n. 26 in materia di interventi nel settore zootecnico) appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che a tale associazione non può riconoscersi natura di ente pubblico in ragione della sua erezione in ente morale con decreto del capo dello stato, essendo tale modo di acquisto della personalità giuridica comune sia alle persone giuridiche pubbliche che a quelle private (artt. 12 cod. civ. e 2 disp. Att. Stesso codice); né può assegnarsi rilievo decisivo alla Mancanza del fine di lucro, la quale è riscontrabile anche con riguardo alle persone giuridiche di diritto privato, o all'esistenza di controlli dello stato, attesa l'estensione del controllo statuale anche agli enti di carattere privato operanti in settori di interesse generale. (V 66/86, mass n 443709; (V 5812/85, mass n 443001; (V 3424/62, mass n 255033).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 11, Cod. Civ. art. 12 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 2, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 2, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge Reg. Calabria 24/06/1986 num. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)