Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4912 del 19/02/2019 (Rv. 652801 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | IVA - Accertamento - Elenco fornitori - Valore indiziario - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
In materia di IVA, sono utilizzabili ai fini dell'accertamento gli elenchi dei fornitori allegati alle dichiarazioni di soggetti terzi, poiché, per un verso, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, gli atti dei quali l'Amministrazione finanziaria può avvalersi non costituiscono un numero chiuso, e, per un altro, l'art. 54, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, autorizza il ricorso agli elenchi contenuti nelle dichiarazioni di altri contribuenti, atteso che detti elenchi costituiscono, in base alle circostanze concrete, elemento per presumere che la prestazione è stata effettivamente posta in essere e retribuita.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 com. 4, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)