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Sez. 5 - , Ordinanza n. 19987 del 27/07/2018 (Rv. 650149 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - INCENSURABILITÀ | Elementi assunti a fonte di presunzione - Necessaria pluralità - Esclusione - Fondamento - Relativa valutazione del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2018-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650149-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - INCENSURABILITÀ

In tema di presunzioni semplici, gli elementi assunti a fonte di prova non devono essere necessariamente più d'uno, dovendo il requisito della "concordanza" ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale ma non necessario concorso di più elementi presuntivi, e potendo, di conseguenza, il convincimento del giudice fondarsi anche su di un solo elemento, purché grave e preciso, la valutazione della rilevanza del quale, peraltro, non è sindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione adeguata e logicamente non contraddittoria.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 com. 1, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)