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Sez. 5, Sentenza n. 4257 del 23/02/2007 (Rv. 595982 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CONSEGNA DEI RUOLI ALL'ESATTORE - TERMINI | Impugnazione dell'avviso di accertamento - Formazione progressiva del giudicato - Iscrizione a ruolo - Termine - Decorrenza - Riferimento alla formazione dei giudicati parziali - Necessità - Limiti.
Stato
decisa il 2007-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595982-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CONSEGNA DEI RUOLI ALL'ESATTORE - TERMINI

In tema di riscossione delle imposte sul reddito, nel caso in cui nel procedimento di impugnazione di un avviso di accertamento si verifichi la formazione progressiva del giudicato (anche in riferimento a diverse componenti del reddito relative ad una medesima imposta ed alla stessa annualità), il termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo decorre dalla data di formazione dei singoli giudicati parziali, sempre che l'imposta non richieda per sua natura un unico atto di liquidazione (ad esempio, in relazione alla necessità di determinare un'aliquota progressiva).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)