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Sez. 5, Sentenza n. 7009 del 08/05/2003 (Rv. 562762 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Iscrizione a ruolo - Termine di decadenza ex art. 17 d.P.R. n. 602/1973 - Applicabilità - Rapporto processuale pendente - Impedimento - Decorrenza dal giudicato.
Stato
decisa il 2003-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562762-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE

In tema di termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo delle imposte dirette, la pendenza del rapporto processuale nascente dall'impugnativa tardiva del contribuente, impedisce, in assenza di circostanze che possano "ictu oculi" rivelare la radicale inesistenza giuridica del rapporto stesso, la decorrenza degli effetti sostanziali connessi alla definitività dell'atto impugnato e solo il giudicato formale formato sullo stesso permette l'effettiva decorrenza dei termini stessi.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)