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Sez. 1, Sentenza n. 8232 del 07/02/2006 Cc. (dep. 08/03/2006) Rv. 233417 - 01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE | Momento di effettiva conoscenza della sentenza - Notificazione presso il difensore di fiducia - Equiparazione alla notifica effettuata personalmente - Ragioni.
Stato
decisa il 2006-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233417-01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE

Ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, ai sensi del disposto di cui all'art. 175 comma secondo cod. proc. pen. come novellato dal D.L. n. 17 del 2005, non è sostenibile che il condannato non abbia volontariamente rinunciato a comparire o a proporre impugnazione quando la notifica della sentenza sia stata effettuata nel domicilio eletto presso il difensore di fiducia, essendo tale notificazione equiparabile, sotto il profilo della conoscenza effettiva dell'atto, alla notifica personale all'imputato; rientra infatti negli obblighi di deontologia professionale del difensore consegnare l'atto al proprio assistito, ovvero, in alternativa, comunicare al giudice che la notificazione non può essere accettata essendo impossibile la consegna effettiva dell'atto al destinatario.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)