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Sez. 1, Sentenza n. 32678 del 12/07/2006 Cc. (dep. 03/10/2006) Rv. 235036 - 01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE | Notifica al difensore d'ufficio - Effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento - Presupposti - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235036-01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE

In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione contro una sentenza contumaciale, le notificazioni effettuate al difensore d'ufficio sono di per sé inidonee a dimostrare l'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento in capo all'imputato, salvo che la conoscenza non emerga "aliunde" ovvero non si dimostri che il difensore d'ufficio é riuscito a rintracciare il proprio assistito e a instaurare un effettivo rapporto professionale con lo stesso. (Fattispecie relativa alla notifica al difensore d'ufficio dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, pronunziata nei confronti di un imputato, cittadino ungherese, residente all'estero, estradato in Italia per espiare la pronunzia di condanna irrevocabile, il quale, dopo avere invano attivato numerosi rimedi interni -impugnazione, incidente di esecuzione, revisione, domanda di restituzione nel termine - al fine di dimostrare la mancata effettiva conoscenza del procedimento, celebrato nella sua contumacia e con l'assistenza di un difensore d'ufficio, nonché del provvedimento conclusivo, ha proposto ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha dichiarato il carattere non equo del processo celebrato "in absentia", evidenziando che dagli atti non era dato desumere che il ricorrente avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento e avesse volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione. La S.C. ha annullato senza rinvio il provvedimento con il quale la Corte d'appello aveva respinto la richiesta di Somogyi di restituzione nel termine, ai sensi del novellato art. 175 cod. proc. pen. per impugnare la sentenza di primo grado, e ha restituito il ricorrente nel termine per proporre appello).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)