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Sez. 2, Sentenza n. 1429 del 18/05/1973 (Rv. 364138 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE (QUID DISPUTANDUM E QUID DISPUTATUM) - ACCERTAMENTI IN MOTIVAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364138-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE (QUID DISPUTANDUM E QUID DISPUTATUM) - ACCERTAMENTI IN MOTIVAZIONE - CONDIZIONI.*

L'autorita del giudicato opera entro i limiti degli elementi costitutivi dell'Azione (soggetti, oggetto e causa petendi) e l'ambito della sua estensione si determina non soltanto relativamente all'oggetto della controversia e alle ragioni fatte valere dalle parti (giudicato esplicito), ma anche sugli accertamenti che sono necessariamente ed inscindibilmente collegati alla decisione, di cui costituiscano il presupposto. Il principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile puo spiegare i suoi effetti soltanto sulle questioni e sugli accertamenti che, ponendosi come premessa necessaria o fondamento logico-giuridico della decisione, costituiscano anche essi oggetto della decisione. (V 2594/71, mass n 353690; 2151/71, mass n 352900; (V 1132/71, mass n 351219).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)