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Sez. 3, Sentenza n. 5477 del 26/08/1983 (Rv. 430412 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - CONTRATTI SOGGETTI A PROROGA - DISCIPLINA EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 841 DEL 1973 - DEROGA AI CRITERI GENERALI STABILITI NELL'ART. 1455 COD. CIV. - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430412-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - CONTRATTI SOGGETTI A PROROGA - DISCIPLINA EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 841 DEL 1973 - DEROGA AI CRITERI GENERALI STABILITI NELL'ART. 1455 COD. CIV. - LIMITI.*

La disposizione di cui all'art. 3 della legge n. 841 del 1973 - secondo cui la morosità del conduttore può costituire causa di risoluzione del contratto di locazione solo quando si protragga per almeno due mesi - va esaminata in correlazione con i criteri generali stabiliti dall'art. 1455 cod. civ. in tema di risoluzione del contratto per inadempimento, ed è derogativa di essi solo se e quando si verifichino le condizioni stabilite tassativamente dalla normativa speciale. (V 1786/79, mass n 398151).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Legge 22/12/1973 num. 841 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)