Sez. 3, Sentenza n. 1786 del 27/03/1979 (Rv. 398151 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITA - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - MOROSITA CONTENUTA NELL'ARCO DI DUE O TRE MESI EX ART 3 DELLA LEGGE N 841 DEL 1973 - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO EX ART 1455 COD CIV - RAPPORTO.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITA - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - MOROSITA CONTENUTA NELL'ARCO DI DUE O TRE MESI EX ART 3 DELLA LEGGE N 841 DEL 1973 - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO EX ART 1455 COD CIV - RAPPORTO.*
La disposizione dell'art 3 della legge 22 dicembre 1973 n 841, secondo cui il semplice ritardo nel pagamento del canone di locazione non costituisce inadempienza apprezzabile ove sia contenuto nell'arco temporale di due mesi, oppure di tre, quando sia collegabile alle condizioni economiche del conduttore, va esaminata in correlazione con i criteri generali stabiliti dall'art 1455 cod civ in tema di risoluzione del contratto per inadempimento, ed e derogativa di essi solo se ed in quanto si verifichino le condizioni stabilite tassativamente dalla normativa speciale. Tale disciplina, pertanto, non opera quando resti accertato, con apprezzamento insindacabile fondato su indagini accurate, che il conduttore sia solito, nonostante le reiterate e documentate diffide del locatore, pagare il canone ogni due mesi, e osservi tale morosita anche nel corso del giudizio, poiche in questo caso viene a configurarsi un inadempimento di gravita tale da giustificare la risoluzione del contratto. (V 806/77, mass n 384403).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Legge 22/12/1973 num. 841 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)