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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 54 del 1988

Decisione
decisa il 1988-01-14, depositata il 1988-01-21
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:54
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 10226

  • Tributi locali
  • I.lo.r. (imposta locale sui redditi)
  • Reddito d'impresa
  • Deduzione di perdite di esercizi precedenti
  • Esclusione
  • Manifesta infondatezza della questione.
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 4, comma terzo.
  • Cost., artt. 3, 53, 72, 76, 77.
Leggi la massima
Le perdite derivanti dagli esercizi precedenti che abbiano inciso, riducendolo, sul reddito netto d'impresa non costituiscono un elemento posto sullo stesso piano di significazione del reddito; conseguentemente, l'esclusione della loro deducibilità, ai fini del calcolo dell'I.LO.R. non dà luogo ad eccesso di delega rispetto alla legge 9 ottobre 1971, n. 825 che all'art. 4 punto 2 prevede "l'applicazione dell'I.LO.R. al reddito complessivo netto determinato ai fini dell'I.R.PE.G.". Tale indeducibilità non ha attinenza alcuna con la capacità contributiva del periodo d'imposta per il quale l'I.LO.R. è applicata, né con il principio di eguaglianza, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore disporre un riparto compensativo a carattere derogatorio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53, Cost. - dell'art. 4, comma terzo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599).

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 10227

  • Tributi in genere
  • Imposte sui redditi
  • Riscossione
  • Formazione dei ruoli
  • Termine
  • Protrazione
  • Manifesta infondatezza della questione.
  • D.P.R. 27 settembre 1979, n. 506, art. 2.
  • Cost., artt. 76, 77.
Leggi la massima
Il termine per la formazione dei ruoli, portato da uno a cinque anni dall'art. 2 del D.P.R. 27 settembre 1979, n. 506, non viola, per eccesso di delega, l'art. 10, n. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, dovendosi, ora, avere riguardo alle disposizioni concernenti il sistema dell'autoliquidazione, con modifiche coordinatrici dell'intera normazione delegata in materia,resa possibile per effetto dell'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. - dell'art. 2 del D.P.R. 27 settembre 1979, n. 506).

Norme impugnate

  • art. 2 d.P.R. 27 settembre 1979, n. 506

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), in relazione all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e dell'art. 2 del d.P.R. 27 settembre 1979, n. 506 (Disposizioni integrative e correttive dei dd.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e n. 602, concernenti l'accertamento e la riscossione delle imposte sui redditi), in riferimento all'art.10, punto 6, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, promossi con ordinanze emesse il 15 aprile 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano, il 24 aprile 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova e il 7 aprile 1987 dalla Corte di Appello di Milano, iscritte rispettivamente al n. 602 del registro ordinanze 1983, al n. 685 del registro ordinanze 1986 e al n. 305 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 315 dell'anno 1983, n. 57, 1ª serie speciale, dell'anno 1986 e n. 32, 1ª serie speciale, dell'anno 1987; Visti gli atti di costituzione della s.r.l. Blue Bell Italiana e della s.p.a. Unidal, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
punto 1
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Milano, con ordinanza emessa il 15 aprile 1981 e pervenuta il 22 giugno 1983 (R.O. 602 del 1983) e la Commissione tributaria di primo grado di Genova, con ordinanza emessa il 24 aprile 1986 (R.O. 685 del 1986) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53, 72 e 76 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n.599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), nella parte in cui esclude la deducibilità, ai fini del calcolo dell'Ilor, delle perdite derivanti dagli esercizi precedenti che abbiano inciso sul reddito netto riducendolo; che la Corte d'Appello di Milano con ordinanza emessa il 7 aprile 1987 (R.O. 305 del 1987) ha sollevato, oltre alla questione su menzionata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 27 settembre 1979 n. 506 (Disposizioni integrative e correttive dei dd. P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e n. 602, concernenti l'accertamento e la riscossione delle imposte sui redditi), in relazione ai medesimi predetti parametri; che relativamente alle ordinanze (R.O. 602/1983 e 305/1987) si sono costituite rispettivamente la S.r.l. Blue Bell e S.p.a. Unidal; che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo declaratoria di non fondatezza delle questioni prospettate;
punto 2
Considerato che le ordinanze concernono questioni identiche o comunque connesse e i relativi giudizi possono essere riuniti per formare oggetto di un'unica pronuncia; che il denunziato eccesso di delega non sussiste in quanto l'art. 4 punto 2 della legge 9 ottobre 1971 n. 825 prevede "l'applicazione dell'imposta (Ilor) al reddito complessivo netto determinato ai fini dell'Irpeg", mentre la perdita di esercizi precedenti va considerata fatto impeditivo della imposizione, per effetto delle disposizioni che lo consentono, ma non elemento posto sullo stesso piano di significazione del reddito; che, quanto alla dedotta violazione dell'art. 53 - assumendosi che "con la mancata deduzione delle perdite verrebbe ridotta la capacità contributiva" - va osservato che le perdite pregresse, attinenti cioè ad altri esercizi, non riguardano la capacità contributiva del periodo d'imposta per il quale l'Ilor è applicata; e che non sussiste neppure disarticolazione tale da porre contrasto con l'art. 3, appartenendo alla discrezionalità legislativa disporre un riparto compensativo a carattere derogatorio; che, quanto all'art. 2 del d.P.R. 506 del 1979 la censura dedotta sotto il profilo dell'eccesso della delega contenuta nella legge 9 ottobre 1971 n. 825 (art.10, n. 6) - essendo stato portato da uno a cinque anni il termine per la formazione dei ruoli - si infrange a fronte delle disposizioni concernenti ora il sistema dell'autoliquidazione, con modifiche coordinatrici dell'intera normazione delegata in materia, resa possibile per effetto dell'art. 22 legge 13 aprile 1977, n.114; che quanto, infine, alle dedotte violazioni degli artt. 72 e 77 Cost. trattasi di norme manifestamente estranee alle questioni in esame, concernendo l'una il procedimento di approvazione delle leggi da parte del Parlamento e l'altra l'emanazione dei decreti legge;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi; Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.4, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 - Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53, 72, 76 e 77 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova (ordd. nn. 602 e 685), nonché della Corte di Appello di Milano (ord. n. 305); Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.P.R. 27 settembre 1979, n. 506 - Disposizioni integrative e correttive dei dd.P.R. 29 settembre 1973 nn. 600 e 602, concernenti l'accertamento e la riscossione delle imposte sui redditi, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., dalla Corte d'Appello di Milano (ord. n. 305). Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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