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Sez. L, Sentenza n. 19683 del 23/12/2003 (Rv. 569166 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - IN GENERE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO) | Diritto alla quota degli utili - Durata - Sino alla permanenza dell'impresa familiare - Volontà di recesso desumibile da manifestazione negoziale contraria a quella di costituzione dell'impresa - Rilevanza.
Stato
decisa il 2003-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569166-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - IN GENERE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO)

Il diritto del partecipante all'impresa familiare di percepire la quota degli utili, nella misura pattuita per la distribuzione periodica, permane finché sussiste la predetta impresa, la cui cessazione può derivare anche da una manifestazione di volontà contraria a quella che ne determinò la costituzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)