Sez. L, Sentenza n. 13390 del 18/12/1992 (Rv. 480047 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Impresa familiare - Diritti dei partecipanti - In genere. | Somme spettanti a titolo di partecipazione agli utili - Determinazione - Riferimento alle retribuzioni erogate nel lavoro subordinato - Inammissibilità - Dichiarazione relativa alla fissazione delle quote ai fini dell'imputazione del reddito a ciascuno dei partecipanti - Rilevanza - Elemento indiziario liberamente apprezzabili - Configurabilità.
Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Impresa familiare - Diritti dei partecipanti - In genere.
Ai fini della determinazione delle somme spettanti, ai sensi dello art. 230 bis cod. civ., a titolo di partecipazione agli utili per la collaborazione prestata nell'impresa familiare, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, non può essere utilizzato come parametro l'importo della retribuzione erogata per prestazioni di lavoro subordinato in analoga attività, il cui ammontare prescinde dall'entità dei risultati conseguiti, ai quali è invece commisurato il diritto di partecipazione del componente l'impresa familiare. Nell'ambito dell'indagine diretta allo accertamento del diritto alla quota di utili, il giudice può liberamente apprezzare come elemento indiziario la dichiarazione relativa alla fissazione delle quote, redatta ai fini della imputazione del reddito a ciascuno dei partecipanti ai sensi dell'art. 9 della legge 2 dicembre 1975 n. 576, integrativo dello art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, in tema di disciplina dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 all. B art. 5, Legge 02/12/1975 num. 576 art. 9, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)