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Sez. 5 - , Sentenza n. 27963 del 07/12/2020 (Rv. 659818 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Omessa presentazione della dichiarazione annuale sulla imposta sul valore aggiunto - Sanzione di cui all’art. 5 d.lgs. n. 471 del 1997 applicata con l’avviso di accertamento e ulteriore sanzione di cui all’art. 13 medesimo d.lgs. con l’atto di contestazione - Differenze - Presupposti della sanzione di cui all’art. 13 - Conseguenze.
Stato
decisa il 2020-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659818-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di violazioni tributarie, la sanzione di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 471 del 1997 punisce la "dichiarazione infedele", che si realizza quando il contribuente indica nella dichiarazione un importo inferiore a quello dovuto, mentre quella di cui all'art. 13 del citato d.lgs. punisce il mancato pagamento, alle scadenze stabilite, delle somme indicate dal contribuente nella dichiarazione, senza che rilevi al riguardo la loro indicazione nella contabilità. Ne deriva che, in caso di omessa indicazione, nella dichiarazione annuale IVA, dell'importo effettivamente dovuto, il mancato pagamento dell'imposta costituisce diretta conseguenza dell'omessa dichiarazione, integrandosi in tal modo la fattispecie sanzionatoria di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 471 del 1997, che copre sia la violazione formale, sia il conseguente ed inevitabile mancato pagamento dell'imposta dovuta, con conseguente assorbimento della sanzione meno grave di cui all'art. 13 del d.lgs. citato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 29, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)